Prospettazione della questione incidentale - Asserita irrilevanza - Insussistenza - Giudizio circoscritto all'an della spesa censurata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per irrilevanza - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, dell'art. 47 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2015, dell'art. 14, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2015, dell'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 21 del 2016, degli artt. 1, 2 e 17 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, degli artt. 1 e 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dell'art. 4, commi 1 e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, che prevedono la trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico. Il giudizio si presenta circoscritto dai parametri che attengono all'an della spesa, non al quomodo della stessa, poiché i vigenti contratti collettivi sono stati correttamente disapplicati dal rimettente - per contrasto con le norme imperative dell'ordinamento civile - nella parte in cui impongono di validare, ai fini della determinazione del risultato di amministrazione e del sindacato di legittimità della spesa, le partite che contengono le somme inerenti alla elargizione delle indennità prive del requisito sinallagmatico e ai conseguenti oneri di natura pensionistica. Pertanto, tali contratti non ostacolano il diniego di parificazione (già adottato nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano con riguardo ai tre precedenti esercizi), a differenza della preclusione ingenerata dalle norme successivamente intervenute. Significativa inoltre è la formulazione dell'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che siano proprio le sez. regionali della Corte dei conti ad accertare la violazione dei vincoli di spesa del personale delle Regioni e degli enti locali ai fini del recupero delle somme erogate in eccedenza. (Precedente citato: sentenza n. 196 del 2018).
Le questioni attinenti al giudizio di parificazione si collocano in una zona d'ombra della sindacabilità costituzionale, poiché gli interessi erariali alla corretta spendita delle risorse pubbliche non hanno, di regola, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo diretto e le disposizioni contestate non sono state impugnate nei termini dal Governo, unico soggetto abilitato a far valere direttamente l'invasione di materie di competenza legislativa statale, divenendo intangibili per effetto della decorrenza dei predetti termini e della decadenza conseguentemente maturata.
Il compito della Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto generale delle autonomie territoriali, è accertare il risultato di amministrazione, nonché eventuali illegittimità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. La Corte dei conti tuttavia non può condizionare il contenuto degli atti legislativi regionali o privarli dei loro effetti, perché tale prerogativa è demandata al sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale. La Corte dei conti, d'altro canto, è organo che − come, in generale, la giurisdizione e l'amministrazione − è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo di detta Corte possa avere l'effetto di inibire l'efficacia di una legge si configura, perciò, come palesemente estranea al nostro ordinamento costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 39 del 2014).