Sentenza 138/2019 (ECLI:IT:COST:2019:138)
Massima numero 42401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  07/05/2019;  Decisione del  07/05/2019
Deposito del 06/06/2019; Pubblicazione in G. U. 12/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  42391  42392  42393  42394  42395  42397  42399  42400


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Dirigenza pubblica - Trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico - Conseguente qualificazione delle erogazioni ai fini della conservazione degli effetti già maturati - Violazione dei principi posti a tutela dell'equilibrio del bilancio e della copertura della spesa, nonché della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie dell'ordinamento civile e della previdenza sociale - Illegittimità costituzionale.

Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 81 e 117, secondo comma, lett. l) e o), Cost. - gli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, l'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e l'art. 4, comma 1, terzo periodo, e comma 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017 e le spese dagli stessi generate non possono essere inserite nei relativi rendiconti. La normativa censurata dalla Corte dei conti - sez. riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, nel consentire ai dirigenti provinciali e regionali di conservare, come assegno personale pensionabile attribuito mediante il sistema retributivo, indennità di direzione e coordinamento a vario titolo percepite dopo la cessazione dei relativi incarichi, incide in due materie di competenza esclusiva statale, quali l'ordinamento civile e la previdenza sociale, ponendo in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell'equilibrio del bilancio e della copertura della spesa. Tali norme incidono sull'articolazione della spesa del bilancio consuntivo, sul quantum della stessa, sulla determinazione del risultato di amministrazione e su profili retributivi espressamente esclusi dal legislatore nazionale nell'esercizio della sua competenza esclusiva. L'avanzo di amministrazione delle autonomie territoriali non può infatti essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione, bensì è soggetto a un impiego tipizzato, in cui non rientrano dazioni retributive e previdenziali non contemplate dalla legge. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici - tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni - compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia dell'ordinamento civile. (Precedenti citati: sentenze n. 196 del 2018, n. 175 del 2017, n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014 e n. 17 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Bolzano  06/07/2017  n. 9  art. 1  co. 3

legge della Provincia autonoma di Bolzano  06/07/2017  n. 9  art. 2  co. 

legge della Provincia autonoma di Bolzano  06/07/2017  n. 9  art. 17  co. 2

legge della Provincia autonoma di Bolzano  09/02/2018  n. 1  art. 1  co. 

legge della Provincia autonoma di Bolzano  09/02/2018  n. 1  art. 3  co. 

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  18/12/2017  n. 11  art. 4  co. 1

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  18/12/2017  n. 11  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte