Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica allargata – Vincoli alle politiche di bilancio imposti dal legislatore statale alle regioni – Ratio – Necessità del coordinamento finanziario, anche visti gli obblighi eurounitari – Eventuale traduzione in limitazioni indirette all’autonomia di spesa delle regioni – Criteri – Definizione di un limite complessivo di spesa, con libertà per le regioni di allocare le risorse fra i diversi ambiti e obiettivi (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione che prevede l’autorizzazione, previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa, da parte del Ministro della salute, di concerto con il MEF e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni per l’incremento dei valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSR). (Classif. 036009).
Il legislatore statale, per ragioni di coordinamento finanziario connesse a obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi eurounitari, può imporre alle regioni vincoli alle politiche di bilancio, anche se si dovessero tradurre in limitazioni indirette alla loro autonomia di spesa; tuttavia, nell’imporre detti vincoli, la legge statale – affinché possa considerarsi rispettosa dell’autonomia delle regioni – può solo stabilire un limite complessivo della spesa, lasciando a queste ultime ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi. (Precedenti: S. 45/2025; S. 70/2023; S. 43/2016 - mass. 38756; S. 417/2005; S. 36/2004 - mass. 28277).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., l’art. 5, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 73 del 2024, come conv., ai sensi del quale l’incremento dei valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nella misura massima del 5%, è autorizzato, previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. La disposizione, impugnata dalla Regione Campania, incide nel merito delle scelte regionali e si risolve in un accentramento di funzioni contrario ai principi di autonomia organizzativa e finanziaria; la stessa, infatti, non si limita ad affermare il principio fondamentale dell’equilibrio economico e finanziario del SSR e della compatibilità con la programmazione regionale in materia di assunzioni, ma introduce una disposizione di dettaglio, di immediata applicazione, che investe le scelte regionali nella materia della tutela della salute, di competenza legislativa concorrente, oltretutto in un ambito – quello dell’organizzazione del personale – che attiene alla funzione amministrativa regionale, materia di competenza legislativa residuale. L’autonomia regionale è lesa, infine, dal fatto che la legge statale impugnata, nell’imporre alle regioni un vincolo alle proprie politiche di bilancio, non lascia loro alcuna libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi).