Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Modifiche di destinazione d'uso urbanisticamente non rilevanti - Possibilità, per i comuni, di determinare gli spazi per parcheggio eventualmente ritenuti necessari, fermo il rispetto degli spazi per parcheggi previsti da specifiche normative di settore - Eccedenza dalle competenze statutarie - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 18, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, il quale, modificando l’art. 15-quater, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, prevede che nei mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente non rilevanti, fermo il rispetto degli spazi per parcheggi previsti da specifiche normative di settore, lo strumento urbanistico comunale determina gli spazi per parcheggio eventualmente ritenuti necessari. La norma regionale impugnata dal Governo, tenendo fermo l’obbligo di dotazione dei parcheggi per i cambi di destinazione d’uso c.d. orizzontali, contrasta con la disciplina di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia, la cui interpretazione induce a concludere che l’esonero dal vincolo della dotazione di parcheggi da essa previsti si estende necessariamente anche ai mutamenti di destinazione d’uso c.d. orizzontali. Se, infatti, detto esonero non dovesse ritenersi operante anche per questi ultimi si giungerebbe alla paradossale conclusione che il vincolo in parola non varrebbe per i cambi di destinazione d’uso verticale, che comportano un maggior aggravio sul carico urbanistico, ma varrebbe per quelli orizzontali, che ne comportano uno minore. (Precedente: S. 61/2026 - mass. 47373).