Regioni (competenza concorrente) – Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario – Principi fondamentali della materia – Disposizioni ad essi riconducibili – Fissazione di limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali – Condizioni – Contenimento complessivo della spesa corrente con carattere transitorio, o comunque finalizzate al coordinamento finanziario. (Classif. 217005).
Norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l’altro, che si limitino a prevedere un contenimento complessivo della spesa corrente dal carattere transitorio. (Precedente: S. 195/2024 - mass. 46553).
Possono essere ricondotte nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica anche norme puntuali, quando le stesse sono state adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario; è, infatti, il finalismo insito in tale genere di disposizioni che consente di escludere il ricorrere di una norma di dettaglio, qualora queste risultino legate da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione ai medesimi principi di coordinamento. (Precedenti: S. 195/2024 - mass. 46553; S. 78/2020 - mass. 42533; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 38/2016 - mass. 38744).