Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma Sardegna - Individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) - Divieto di realizzazione di impianti o accumuli FER sottoposti a procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale e statale, tuttora in corso, anche ove le relative istanze siano state presentate prima della disciplina regionale sopravvenuta - Violazione dei principi fondamentali, anche di derivazione eurounitaria, volti alla massima diffusione di impianti di energia da fonti rinnovabili, nonché delle competenze statutarie - Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi di decarbonizzazione e massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché degli artt. 3 e 4, lett. e), dello statuto speciale, l’art. 1, comma 5, secondo e terzo periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, là dove prevedono che il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e agli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell’entrata in vigore della legge stessa, e che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l’attuazione. La disposizione impugnata dal Governo, stabilendo che alla qualifica di non idoneità consegua un automatico divieto di installazione di impianti FER, si traduce in un divieto aprioristico, laddove dovrebbe piuttosto determinare solo l’impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati, previsti dal legislatore statale nelle aree idonee per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili. (Precedente: S. 134/2025 - mass. 47009).