Ordinamento penitenziario - In genere - Sanzioni disciplinari - Isolamento disciplinare - Previsione e regime - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità, finalità rieducativa della pena, nonché lesione del diritto alla salute e delle riserve di giurisdizione e di legge a tutela della libertà di comunicazione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 167001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 Cost., dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, degli artt. 33, comma 1, lett. b), e 39, primo comma, n. 5), della legge n. 354 del 1975, che regolano l’isolamento disciplinare del detenuto, nonché, in via subordinata, in riferimento all’art. 15 Cost., del successivo art. 40, che prevede la sua deliberazione da parte del consiglio di disciplina, anziché dell’autorità giudiziaria. Il rimettente, chiamato a giudicare dell’imputazione di danneggiamento ascritta a un detenuto per aver dato fuoco alle suppellettili di cella mentre vi si trovava in isolamento disciplinare, non deve fare applicazione delle disposizioni censurate né la motivazione sulla rilevanza – per cui all’illegittimità costituzionale delle norme relative alla citata sanzione disciplinare potrebbe conseguire la scriminante della legittima difesa, quantomeno putativa, della condotta contestata ovvero l’esimente della particolare tenuità del fatto – supera il vaglio di non implausibilità. È, infatti, lo stesso ordinamento penitenziario ad attribuire al detenuto precisi rimedi giuridici per contestare sia la sanzione disciplinare sia la legittimità costituzionale delle norme sulle quali si fonda. (Precedenti: S. 21/2026; S. 10/2026).