Giudizio costituzionale in via incidentale – Presupposti e condizioni per l’azione nel giudizio a quo – Valutazione rimessa al rimettente – Sindacato della Corte costituzionale – Condizione – Implausibilità – In particolare: difetto di giurisdizione del giudice a quo – Conseguente inammissibilità della questione – Presupposto – Necessità che il vizio emerga ictu oculi. (Classif. 112009).
Il vaglio del rimettente sull’esistenza delle condizioni dell’azione può essere sindacato dalla Corte costituzionale solo laddove implausibile. (Precedenti: S. 129/2025; S. 105/2025; S. 4/2024; S. 193/2022 - mass. 44920; S. 150/2022; S. 240/2021 - mass. 44423; S. 224/2020 - mass. 42752; S. 168/2020 - mass. 42592).
In forza del principio di autonomia del giudizio costituzionale rispetto ai vizi del giudizio a quo la valutazione della sussistenza della giurisdizione è riservata al giudice rimettente; pertanto, perché si determini l’inammissibilità delle questioni il difetto di giurisdizione del giudice a quo deve essere macroscopico e, quindi, rilevabile ictu oculi. (Precedenti: S. 135/2024 - mass. 46212; S. 156/2023 - mass. 45822; S. 101/2023; S. 68/2021 - mass. 43804; S. 267/2020 - mass. 43081; S. 99/2020 - mass. 42517; S. 24/2020 - mass. 42453).