Sentenza 139/2019 (ECLI:IT:COST:2019:139)
Massima numero 41881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  08/05/2019;  Decisione del  08/05/2019
Deposito del 06/06/2019; Pubblicazione in G. U. 12/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  41879  41880


Titolo
Procedimento civile - Disciplina delle spese di lite - Misure di contrasto dell'abuso del processo - Responsabilità aggravata della parte soccombente - Possibile condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Tribunale di Verona, in riferimento all'art. 23 Cost., dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che il giudice possa condannare la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una somma equitativamente determinata, a favore della controparte. La riserva di legge relativa in materia di prestazioni patrimoniali imposte non è violata, in quanto la somma equitativamente determinata ha sufficiente base legale, avendo il legislatore - che ha esercitato la sua discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali, facendo affidamento sulla giurisprudenza per la specificazione del precetto legale - assegnato al giudice, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, il compito di quantificarla. La Cassazione, nell'attività maieutica di formazione del diritto vivente, ha infatti ricavato, in via interpretativa, il criterio per cui l'equità - che, lungi dall'essere criterio di misurazione di una grandezza predata ovvero parametro di giudizio alternativo alle regole di diritto o astreinte processuale, costituisce criterio integrativo di una fattispecie legale consistente in una prestazione patrimoniale imposta in base alla legge - richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi, e quindi la somma va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa. (Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2019 e n. 225 del 2018).

L'obbligazione prevista dall'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., che si affianca al regime del risarcimento del danno da lite temeraria, ha natura sanzionatoria dell'abuso del processo, commesso dalla parte soccombente, non disgiunta da una funzione indennitaria a favore della parte vittoriosa, in ragione del fatto che l'attribuzione patrimoniale è riconosciuta in favore della controparte, realizzando un assetto non irragionevole. (Precedente citato: sentenza n. 152 del 2016).

La riserva di legge, di carattere relativo, prevista dall'art. 23 Cost. non consente di lasciare la determinazione della prestazione imposta all'arbitrio dell'ente impositore, ma solo di accordargli consistenti margini di regolazione delle fattispecie. La fonte primaria non può quindi limitarsi a prevedere una prescrizione normativa "in bianco", genericamente orientata ad un principio-valore, senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini, ma deve stabilire sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli, richiedendosi in particolare che la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi. (Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2017, n. 69 del 2017, n. 83 del 2015, n. 33 del 2012, n. 32 del 2012, n. 22 del 2012 e n. 115 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 96  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte