Ordinanza 140/2019 (ECLI:IT:COST:2019:140)
Massima numero 40498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
17/04/2019; Decisione del
17/04/2019
Deposito del 06/06/2019; Pubblicazione in G. U. 12/06/2019
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Addizionale gravante su operatori dei settori energetico, petrolifero e del gas, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (c.d. Robin Hood tax) - Applicazione ai soggetti operanti anche in settori diversi qualora i ricavi riconducibili ai settori petrolifero, energetico o del gas siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio della capacità contributiva - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità, temporalmente limitata, riguardante le stesse disposizioni censurate - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Addizionale gravante su operatori dei settori energetico, petrolifero e del gas, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (c.d. Robin Hood tax) - Applicazione ai soggetti operanti anche in settori diversi qualora i ricavi riconducibili ai settori petrolifero, energetico o del gas siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio della capacità contributiva - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità, temporalmente limitata, riguardante le stesse disposizioni censurate - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - essendo il loro esame precluso dalla sentenza n. 10 del 2015 - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi da 16 a 18, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, censurati dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui, dopo aver disciplinato l'addizionale del 6,5 per cento sull'aliquota IRES a carico delle società operanti nei settori energetico, petrolifero e del gas che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (c.d. Robin Hood tax), stabilisce il c.d. criterio di prevalenza dei ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. Tali questioni sono analoghe a quelle definitivamente decise dalla sopravvenuta sentenza n. 10 del 2015 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, e quindi dell'intera configurazione del tributo, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della predetta sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (avvenuta l'11 febbraio 2015) - e vanno dunque dichiarate manifestamente inammissibili non già per carenza dell'oggetto (atteso che la norma è stata espunta dall'ordinamento solo pro futuro), ma perché ormai definitivamente decise nei termini temporali prima ricordati, necessitati dall'esigenza di garantire la Costituzione come un tutto unitario e contemperare tutti i principi e i diritti in gioco; con la conseguenza, già indicata dalla giurisprudenza della Cassazione, che non è riconosciuto il diritto al rimborso a favore di chi avesse corrisposto l'imposta per il periodo anteriore al 12 febbraio 2015. (Precedente citato: sentenza n. 10 del 2015).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - essendo il loro esame precluso dalla sentenza n. 10 del 2015 - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi da 16 a 18, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, censurati dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui, dopo aver disciplinato l'addizionale del 6,5 per cento sull'aliquota IRES a carico delle società operanti nei settori energetico, petrolifero e del gas che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (c.d. Robin Hood tax), stabilisce il c.d. criterio di prevalenza dei ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. Tali questioni sono analoghe a quelle definitivamente decise dalla sopravvenuta sentenza n. 10 del 2015 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, e quindi dell'intera configurazione del tributo, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della predetta sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (avvenuta l'11 febbraio 2015) - e vanno dunque dichiarate manifestamente inammissibili non già per carenza dell'oggetto (atteso che la norma è stata espunta dall'ordinamento solo pro futuro), ma perché ormai definitivamente decise nei termini temporali prima ricordati, necessitati dall'esigenza di garantire la Costituzione come un tutto unitario e contemperare tutti i principi e i diritti in gioco; con la conseguenza, già indicata dalla giurisprudenza della Cassazione, che non è riconosciuto il diritto al rimborso a favore di chi avesse corrisposto l'imposta per il periodo anteriore al 12 febbraio 2015. (Precedente citato: sentenza n. 10 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 81
co. 16
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 81
co. 16
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 81
co. 16
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 81
co. 17
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 81
co. 18
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte