Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti nei cui confronti il giudizio di costituzionalità non produrrebbe effetti immediati, neppure indiretti - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, sono dichiarati inammissibili gli interventi dell'Associazione Rete per la Parità, dell'Associazione Donne in quota, dell'Associazione Coordinamento italiano della Lobby Europea delle Donne/Lef-Italia, dell'Associazione Salute Donna, dell'Associazione UDI (Unione Donne in Italia), dell'Associazione Resistenza Femminista, dell'Associazione IROKO ONLUS e dell'Associazione Differenza Donna Onlus. Nei confronti delle associazioni intervenienti (che non rivestono la qualità di parti del giudizio principale) il giudizio di legittimità costituzionale non è destinato a produrre effetti immediati, neppure indiretti.
Per giurisprudenza costante, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2019, n. 217 del 2018 e n. 180 del 2018, ordinanze allegate alle sentenze n. 194 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286 del 2016 e n. 243 del 2016).