Sentenza 141/2019 (ECLI:IT:COST:2019:141)
Massima numero 41815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  06/03/2019;  Decisione del  06/03/2019
Deposito del 07/06/2019; Pubblicazione in G. U. 12/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  41814  41816  41817  41818  41819  41820  41821  41822  41823  41824  41826


Titolo
Thema decidendum - Deduzioni della parte costituita nel giudizio incidentale - Censura eccedente i limiti dello scrutinio di costituzionalità fissati dall'ordinanza di rimessione - Esclusione del relativo esame.

Testo
L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 3, primo comma, nn. 4, prima parte, e 8, della legge n. 75 del 1958, non possono essere presi in esame i profili di carenza di tassatività e determinatezza dedotti dalla parte costituita anche in relazione alla fattispecie di reclutamento della prostituzione, in quanto l'ordinanza di rimessione è univoca nel limitare la violazione di tali principi alla sola ipotesi del favoreggiamento, con espressa esclusione del reclutamento). (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 161 del 2018, n. 12 del 2018, n. 4 del 2018 e n. 29 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/1958  n. 75  art. 3  co. 1

legge  20/02/1958  n. 75  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte