Sentenza 141/2019 (ECLI:IT:COST:2019:141)
Massima numero 41815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
06/03/2019; Decisione del
06/03/2019
Deposito del 07/06/2019; Pubblicazione in G. U. 12/06/2019
Titolo
Thema decidendum - Deduzioni della parte costituita nel giudizio incidentale - Censura eccedente i limiti dello scrutinio di costituzionalità fissati dall'ordinanza di rimessione - Esclusione del relativo esame.
Thema decidendum - Deduzioni della parte costituita nel giudizio incidentale - Censura eccedente i limiti dello scrutinio di costituzionalità fissati dall'ordinanza di rimessione - Esclusione del relativo esame.
Testo
L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 3, primo comma, nn. 4, prima parte, e 8, della legge n. 75 del 1958, non possono essere presi in esame i profili di carenza di tassatività e determinatezza dedotti dalla parte costituita anche in relazione alla fattispecie di reclutamento della prostituzione, in quanto l'ordinanza di rimessione è univoca nel limitare la violazione di tali principi alla sola ipotesi del favoreggiamento, con espressa esclusione del reclutamento). (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 161 del 2018, n. 12 del 2018, n. 4 del 2018 e n. 29 del 2017).
L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 3, primo comma, nn. 4, prima parte, e 8, della legge n. 75 del 1958, non possono essere presi in esame i profili di carenza di tassatività e determinatezza dedotti dalla parte costituita anche in relazione alla fattispecie di reclutamento della prostituzione, in quanto l'ordinanza di rimessione è univoca nel limitare la violazione di tali principi alla sola ipotesi del favoreggiamento, con espressa esclusione del reclutamento). (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 161 del 2018, n. 12 del 2018, n. 4 del 2018 e n. 29 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
20/02/1958
n. 75
art. 3
co. 1
legge
20/02/1958
n. 75
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte