Interpretazione della norma censurata - Orientamento interpretativo consolidato come diritto vivente - Facoltà del giudice di chiederne lo scrutinio di legittimità costituzionale, anziché adottare una diversa interpretazione secundum constitutionem - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione e richiesta di avallo interpretativo - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. L'interpretazione adeguatrice per la quale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione sarebbero, già ora, esenti da pena, allorché la persona reclutata o favorita abbia liberamente scelto di prostituirsi, si fonda su soluzioni ermeneutiche che si pongono in contrasto con il diritto vivente. Non può, pertanto, rimproverarsi al rimettente di non essersi espressamente interrogato sulla praticabilità di alternative interpretative, che risulterebbero chiaramente eccentriche rispetto al modo in cui le disposizioni censurate "vivono" da sessant'anni.
Per costante giurisprudenza in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo, se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa esegesi, ha, alternativamente, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. Ciò, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente, poiché la norma vive ormai nell'ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l'intervento del legislatore o della Corte. (Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 191 del 2016, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015; ordinanze n. 207 del 2018 e n. 201 del 2015).