Diritti inviolabili - Diritti fondamentali della persona - Libertà sessuale - Diritto di fare libero uso della sessualità come mezzo di esplicazione della personalità - Limite del rispetto dei diritti e delle libertà altrui.
Il catalogo dei diritti inviolabili evocati dall'art. 2 Cost. include la "libertà sessuale", non solo come diritto ad opporsi a "intrusioni" altrui non volute nella propria sfera sessuale (profilo negativo), ma anche come diritto di ciascun individuo di fare libero uso della sessualità come mezzo di esplicazione della propria personalità, nel limite del rispetto dei diritti e delle libertà altrui (profilo positivo). (Precedente citato: sentenza n. 561 del 1987).
La sessualità rappresenta uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, con la conseguenza che il diritto di disporne liberamente è un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire. (Precedente citato: sentenza n. 561 del 1987).