Sentenza 141/2019 (ECLI:IT:COST:2019:141)
Massima numero 41820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
06/03/2019; Decisione del
06/03/2019
Deposito del 07/06/2019; Pubblicazione in G. U. 12/06/2019
Titolo
Reati e pene - Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione - Configurazione come illecito penale anche nel caso di prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata - Denunciata violazione della libertà di autodeterminazione sessuale della persona - Inconferenza del parametro evocato - Non fondatezza delle questioni.
Reati e pene - Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione - Configurazione come illecito penale anche nel caso di prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata - Denunciata violazione della libertà di autodeterminazione sessuale della persona - Inconferenza del parametro evocato - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate - per inconferenza del parametro evocato - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. Non è possibile ritenere che la prostituzione volontaria partecipi della natura di diritto inviolabile, quale forma di estrinsecazione della libertà di autodeterminazione sessuale, in quanto l'offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce una particolare forma di attività economica, essendo la sessualità dell'individuo, in questo caso, nient'altro che un mezzo per conseguire un profitto. Tali rilievi valgono a maggior ragione nelle ipotesi in cui, come nella specie, venga in discorso la salvaguardia della posizione di terzi che si intromettono nell'attività della persona che si prostituisce o che cooperano con essa.
Sono dichiarate non fondate - per inconferenza del parametro evocato - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. Non è possibile ritenere che la prostituzione volontaria partecipi della natura di diritto inviolabile, quale forma di estrinsecazione della libertà di autodeterminazione sessuale, in quanto l'offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce una particolare forma di attività economica, essendo la sessualità dell'individuo, in questo caso, nient'altro che un mezzo per conseguire un profitto. Tali rilievi valgono a maggior ragione nelle ipotesi in cui, come nella specie, venga in discorso la salvaguardia della posizione di terzi che si intromettono nell'attività della persona che si prostituisce o che cooperano con essa.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/02/1958
n. 75
art. 3
co. 1
legge
20/02/1958
n. 75
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte