Sentenza 141/2019 (ECLI:IT:COST:2019:141)
Massima numero 41821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  06/03/2019;  Decisione del  06/03/2019
Deposito del 07/06/2019; Pubblicazione in G. U. 12/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  41814  41815  41816  41817  41818  41819  41820  41822  41823  41824  41826


Titolo
Diritti inviolabili - Diritti fondamentali della persona - Dignità umana - Limite all'iniziativa economica privata - Necessità di intendere la dignità in senso oggettivo e non come "dignità soggettiva".

Testo
Nella cornice della previsione dell'art. 41, secondo comma, Cost. - secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana - il concetto di "dignità" va inteso in senso oggettivo e non come "dignità soggettiva", quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41  co. 2

Altri parametri e norme interposte