Sentenza 141/2019 (ECLI:IT:COST:2019:141)
Massima numero 41821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
06/03/2019; Decisione del
06/03/2019
Deposito del 07/06/2019; Pubblicazione in G. U. 12/06/2019
Titolo
Diritti inviolabili - Diritti fondamentali della persona - Dignità umana - Limite all'iniziativa economica privata - Necessità di intendere la dignità in senso oggettivo e non come "dignità soggettiva".
Diritti inviolabili - Diritti fondamentali della persona - Dignità umana - Limite all'iniziativa economica privata - Necessità di intendere la dignità in senso oggettivo e non come "dignità soggettiva".
Testo
Nella cornice della previsione dell'art. 41, secondo comma, Cost. - secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana - il concetto di "dignità" va inteso in senso oggettivo e non come "dignità soggettiva", quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore.
Nella cornice della previsione dell'art. 41, secondo comma, Cost. - secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana - il concetto di "dignità" va inteso in senso oggettivo e non come "dignità soggettiva", quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 2
Altri parametri e norme interposte