Sentenza 141/2019 (ECLI:IT:COST:2019:141)
Massima numero 41822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  06/03/2019;  Decisione del  06/03/2019
Deposito del 07/06/2019; Pubblicazione in G. U. 12/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  41814  41815  41816  41817  41818  41819  41820  41821  41823  41824  41826


Titolo
Reati e pene - Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione - Configurazione come illecito penale anche nel caso di prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata - Denunciata violazione della libertà di iniziativa economica privata - Insussistenza - Necessità di tutelare i diritti fondamentali delle persone vulnerabili e la dignità umana - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento all'art. 41 Cost., nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. Le disposizioni censurate non violano la libertà di iniziativa economica, in quanto l'incriminazione delle "condotte parallele" alla prostituzione, anche quando la persona reclutata o favorita abbia liberamente scelto di prostituirsi, è strumentale al perseguimento di obiettivi che involgono i valori indicati nello stesso art. 41, secondo comma, Cost. e segnatamente la tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili e della dignità umana. Anche nell'attuale momento storico, infatti, la scelta di prostituirsi è di regola riconducibile a situazioni di disagio che rendono quanto mai problematica la verifica circa l'effettiva libertà di una simile scelta, non senza considerare i pericoli cui le persone dedite alla prostituzione vanno incontro, quali quelli connessi al loro ingresso in un circuito dal quale sarà poi difficile uscire volontariamente e ai rischi per l'integrità fisica e la salute. In riferimento, poi, alla concorrente finalità di tutela della dignità umana, è compito del legislatore quello di rendersi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico, che legittima la scelta di inibire la possibilità che l'esercizio della prostituzione formi oggetto di attività imprenditoriale.

Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/1958  n. 75  art. 3  co. 1

legge  20/02/1958  n. 75  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte