Sentenza 141/2019 (ECLI:IT:COST:2019:141)
Massima numero 41823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  06/03/2019;  Decisione del  06/03/2019
Deposito del 07/06/2019; Pubblicazione in G. U. 12/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  41814  41815  41816  41817  41818  41819  41820  41821  41822  41824  41826


Titolo
Reati e pene - Principio di offensività - Duplice portata - Precetto rivolto al legislatore (offensività "in astratto") - Criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune (offensività "in concreto").

Testo

Il principio di offensività opera su due piani distinti: da un lato, come precetto rivolto al legislatore, il quale è tenuto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (cosiddetta offensività "in astratto"); dall'altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (cosiddetta offensività "in concreto"). (Precedenti citati: sentenze n. 225 del 2008, n. 265 del 2005, n. 519 del 2000 e n. 263 del 2000).

Il principio di offensività "in astratto" non implica che l'unico modulo di intervento costituzionalmente legittimo sia quello del reato di danno. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore l'opzione per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva: prospettiva nella quale non è precluso, in linea di principio, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto, a condizione che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit. (Precedenti citati: sentenze n. 133 del 1992, n. 333 del 1991, n. 62 del 1986, n. 225 del 2008 e n. 109 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte