Sentenza 141/2019 (ECLI:IT:COST:2019:141)
Massima numero 41824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  06/03/2019;  Decisione del  06/03/2019
Deposito del 07/06/2019; Pubblicazione in G. U. 12/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  41814  41815  41816  41817  41818  41819  41820  41821  41822  41823  41826


Titolo
Reati e pene - Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione - Configurazione come illecito penale anche nel caso di prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata - Denunciata violazione del principio di offensività - Sussistenza dell'offensività in astratto, salva la valutazione dell'offensività in concreto da parte del giudice comune - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost., nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. A prescindere dal bene giuridico tutelato, non univocamente individuato dalla giurisprudenza di legittimità, l'incriminazione delle "condotte parallele" alla prostituzione anche quando la persona reclutata o favorita abbia liberamente scelto di prostituirsi non viola il principio di offensività "in astratto", in quanto funzionale alla protezione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili e delle stesse persone che esercitano la prostituzione per scelta, in considerazione dei pericoli cui sono esposti. La scelta del legislatore non può peraltro dirsi costituzionalmente imposta, rientrando la stessa nel ventaglio delle possibili opzioni di politica criminale non contrastanti con la Costituzione. Resta ferma, in ogni caso, l'operatività del principio di offensività "in concreto" e, dunque, il potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva.

Per costante giurisprudenza, l'individuazione dei fatti punibili, così come la determinazione della pena per ciascuno di essi, costituisce materia affidata alla discrezionalità del legislatore, in quanto gli apprezzamenti in ordine alla "meritevolezza" e al "bisogno di pena" - dunque, sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa - sono, per loro natura, tipicamente politici. Le scelte legislative in materia sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. (Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2019, n. 273 del 2010, n. 47 del 2010, n. 394 del 2006 e ordinanze n. 249 del 2007 e n. 71 del 2007; sentenze n. 179 del 2017, n. 236 del 2016 e n. 148 del 2016, con riguardo al trattamento sanzionatorio).



Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/1958  n. 75  art. 3  co. 1

legge  20/02/1958  n. 75  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte