Reati e pene - Favoreggiamento della prostituzione - Configurazione come illecito penale anche nel caso di prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale - Insussistenza dei vizi denunciati - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, n. 8), della legge n. 75 del 1958, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui configura come illecito penale il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. La disposizione incriminatrice censurata non viola i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie, in quanto la descrizione del fatto incriminato fa perno su un concetto, quello di favoreggiamento, di ampio e sperimentato uso nell'ambito del diritto penale. La circostanza, poi, che la giurisprudenza ritenga punibile la condotta di favoreggiamento che si risolva in un aiuto alla prostituzione, e non già alla persona che sia dedita ad essa, non determina una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, risultando in sintonia con il testo della norma censurata, ma mira, anzi, ad evitare indebite dilatazioni della sfera applicativa della figura criminosa.
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019, n. 172 del 2014, n. 282 del 2010, n. 21 del 2009, n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004).