Sentenza 142/2019 (ECLI:IT:COST:2019:142)
Massima numero 41398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  07/05/2019;  Decisione del  07/05/2019
Deposito del 13/06/2019; Pubblicazione in G. U. 19/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  42396  42398


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Marche - Definizione delle strategie di gestione dei rifiuti - Esclusione di ogni ipotesi di gestione mediante combustione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., gli artt. 1 e 2 della legge reg. Marche n. 22 del 2018, che all'interno del relativo perimetro territoriale rispettivamente escludono aprioristicamente, in termini sia programmatici, sia di anteposta definizione del futuro contenuto dei piani d'ambito (PdA), ogni ipotesi di gestione dei rifiuti mediante combustione, comprese quelle che garantiscono un recupero d'energia valorizzando il calore sprigionato dal relativo trattamento termico, fatta salva unicamente l'ipotesi della produzione di metano, ottenuto da processi di termovalorizzazione. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo invadono la competenza legislativa esclusiva statale, ostacolando la realizzazione delle finalità di riequilibrio tra le aree del territorio nazionale poste a fondamento, in parte qua, del riparto di competenze previsto, nella materia afferente la gestione dei rifiuti, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006; né il tenore delle medesime disposizioni, considerato dal punto di vista del dato letterale e visto anche in una più ampia ottica di sistema, autorizza una diversa lettura interpretativa, per cui la disciplina regionale finirebbe per consentire la realizzazione di impianti di pirolisi e gassificazione (restando comunque estranea alle competenze legislative regionali in materia di gestione dei rifiuti). (Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2019, n. 150 del 2018, n. 151 del 2018, n. 107 del 2017, n. 244 del 2016, n. 154 del 2016 e n. 285 del 2013).

Alle Regioni è consentito individuare eventuali criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, sempre che ciò non determini l'impossibilità di una localizzazione alternativa. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2016 e n. 285 del 2013).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  28/06/2018  n. 22  art. 1  co. 

legge della Regione Marche  28/06/2018  n. 22  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.