Sentenza 142/2019 (ECLI:IT:COST:2019:142)
Massima numero 42398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
07/05/2019; Decisione del
07/05/2019
Deposito del 13/06/2019; Pubblicazione in G. U. 19/06/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Marche - Gestione dei rifiuti - Norma priva di autonomo significato normativo rispetto ad altre dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Ambiente - Norme della Regione Marche - Gestione dei rifiuti - Norma priva di autonomo significato normativo rispetto ad altre dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Testo
È dichiarato in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge reg. Marche n. 22 del 2018. La disposizione regionale indicata è infatti priva di un autonomo significato normativo.
È dichiarato in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge reg. Marche n. 22 del 2018. La disposizione regionale indicata è infatti priva di un autonomo significato normativo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
28/06/2018
n. 22
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27