Sentenza 143/2019 (ECLI:IT:COST:2019:143)
Massima numero 41404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
21/05/2019; Decisione del
21/05/2019
Deposito del 13/06/2019; Pubblicazione in G. U. 19/06/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Censura di una legge di un ente ad autonomia speciale - Omessa individuazione dei parametri statutari e del loro rapporto con le norme costituzionali asseritamente violate - Denunciata violazione di parametri costituzionali estranei al riparto delle competenze - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Censura di una legge di un ente ad autonomia speciale - Omessa individuazione dei parametri statutari e del loro rapporto con le norme costituzionali asseritamente violate - Denunciata violazione di parametri costituzionali estranei al riparto delle competenze - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio in via incidentale dell'art. 3, commi 10-bis e 10-ter, della legge reg. Valle d'Aosta n. 2 del 2010, come aggiunti dall'art. 25, commi 1 e 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, e dell'art. 25, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità dovuta al fatto che il rimettente ha omesso di individuare i parametri dello statuto speciale e il loro rapporto con le norme costituzionali asseritamente violate. Le questioni sollevate attengono direttamente, e soltanto, a specifiche violazioni di precetti costituzionali in cui si assume incorsa la legge regionale e non al riparto di competenze Stato-Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2017 e n. 252 del 2016).
Nel giudizio in via incidentale dell'art. 3, commi 10-bis e 10-ter, della legge reg. Valle d'Aosta n. 2 del 2010, come aggiunti dall'art. 25, commi 1 e 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, e dell'art. 25, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità dovuta al fatto che il rimettente ha omesso di individuare i parametri dello statuto speciale e il loro rapporto con le norme costituzionali asseritamente violate. Le questioni sollevate attengono direttamente, e soltanto, a specifiche violazioni di precetti costituzionali in cui si assume incorsa la legge regionale e non al riparto di competenze Stato-Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2017 e n. 252 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
18/01/2010
n. 2
art. 3
co. 10
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
11/12/2015
n. 19
art. 25
co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
18/01/2010
n. 2
art. 3
co. 10
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
11/12/2015
n. 19
art. 25
co. 2
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
11/12/2015
n. 19
art. 25
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte