Sentenza 143/2019 (ECLI:IT:COST:2019:143)
Massima numero 41406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
21/05/2019; Decisione del
21/05/2019
Deposito del 13/06/2019; Pubblicazione in G. U. 19/06/2019
Titolo
Banche e istituti di credito - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale - Contribuzione della Regione al "fondo rischi" dei confidi valdostani - Obbligo di restituzione del contributo ricevuto in caso di fusione di confido valdostano con uno extra-regionale - Retroattività alla data del 1° gennaio 2015 - Denunciata violazione del diritto di difesa e a un equo processo - Inapplicabilità della retroattività nel caso di specie - Inammissibilità della questione.
Banche e istituti di credito - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale - Contribuzione della Regione al "fondo rischi" dei confidi valdostani - Obbligo di restituzione del contributo ricevuto in caso di fusione di confido valdostano con uno extra-regionale - Retroattività alla data del 1° gennaio 2015 - Denunciata violazione del diritto di difesa e a un equo processo - Inapplicabilità della retroattività nel caso di specie - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 25, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, il quale stabilisce che l'obbligo del confido valdostano di restituire il contributo ricevuto dalla Regione, in conseguenza della sua fusione con un confido extra-regionale, si applica alle operazioni deliberate a far data dal 1° gennaio 2015. L'asserita "retroattività" della disposizione, censurata in ragione dell'incidenza di tale legge-provvedimento su giudizi già instaurati, non viene in rilievo nel giudizio a quo, dal momento che l'operazione di fusione, da cui origina il provvedimento impugnato, è intervenuta in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 25, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, il quale stabilisce che l'obbligo del confido valdostano di restituire il contributo ricevuto dalla Regione, in conseguenza della sua fusione con un confido extra-regionale, si applica alle operazioni deliberate a far data dal 1° gennaio 2015. L'asserita "retroattività" della disposizione, censurata in ragione dell'incidenza di tale legge-provvedimento su giudizi già instaurati, non viene in rilievo nel giudizio a quo, dal momento che l'operazione di fusione, da cui origina il provvedimento impugnato, è intervenuta in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
11/12/2015
n. 19
art. 25
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6