Sentenza 143/2019 (ECLI:IT:COST:2019:143)
Massima numero 41407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
21/05/2019; Decisione del
21/05/2019
Deposito del 13/06/2019; Pubblicazione in G. U. 19/06/2019
Titolo
Banche e istituti di credito - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale - Contribuzione della Regione al "fondo rischi" dei confidi valdostani - Obbligo di restituzione del contributo ricevuto nel caso di liquidazione del confido - Prevista estensione dell'obbligo al caso di fusione con un confido extra-regionale - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.
Banche e istituti di credito - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale - Contribuzione della Regione al "fondo rischi" dei confidi valdostani - Obbligo di restituzione del contributo ricevuto nel caso di liquidazione del confido - Prevista estensione dell'obbligo al caso di fusione con un confido extra-regionale - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 3, comma 10-bis, della legge reg. Valle d'Aosta n. 2 del 2010, come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, che ha esteso l'obbligo di restituzione dei contributi erogati dalla Regione ai "fondi rischi" istituiti presso i confidi valdostani - previsto per i casi di liquidazione - anche alle operazioni di fusione con altri confidi operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale. La norma impugnata dal Consiglio di Stato contrasta con il principio di ragionevolezza in quanto - a differenza della vicenda liquidatoria che prelude all'estinzione del confido e giustifica, pertanto, la restituzione dei contributi ricevuti - la fusione è una vicenda di carattere evolutivo-modificativo diversa e antitetica, che, per diritto vivente, non determina l'estinzione del soggetto coinvolto, il quale conserva la propria identità, sia pur con diverso assetto organizzativo. Con specifico riferimento ai consorzi di garanzia collettiva, inoltre, la disciplina generale dei confidi prevede la possibilità della loro fusione, senza che tale operazione determini, per i contributi e i fondi di origine pubblica, una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti. Infine - salvo il generale diritto della Regione di chiedere la restituzione del contributo nel caso di mancata utilizzazione per le finalità di sostegno alle PMI regionali - l'eventuale fusione di un confido con altro che abbia sede fuori dalla Valle d'Aosta non esclude necessariamente la continuità operativa nell'area regionale, rendendo ingiustificati sia la restituzione del contributo sia il parallelo divieto della sua utilizzabilità per la concessione di nuove garanzie.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 3, comma 10-bis, della legge reg. Valle d'Aosta n. 2 del 2010, come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, che ha esteso l'obbligo di restituzione dei contributi erogati dalla Regione ai "fondi rischi" istituiti presso i confidi valdostani - previsto per i casi di liquidazione - anche alle operazioni di fusione con altri confidi operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale. La norma impugnata dal Consiglio di Stato contrasta con il principio di ragionevolezza in quanto - a differenza della vicenda liquidatoria che prelude all'estinzione del confido e giustifica, pertanto, la restituzione dei contributi ricevuti - la fusione è una vicenda di carattere evolutivo-modificativo diversa e antitetica, che, per diritto vivente, non determina l'estinzione del soggetto coinvolto, il quale conserva la propria identità, sia pur con diverso assetto organizzativo. Con specifico riferimento ai consorzi di garanzia collettiva, inoltre, la disciplina generale dei confidi prevede la possibilità della loro fusione, senza che tale operazione determini, per i contributi e i fondi di origine pubblica, una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti. Infine - salvo il generale diritto della Regione di chiedere la restituzione del contributo nel caso di mancata utilizzazione per le finalità di sostegno alle PMI regionali - l'eventuale fusione di un confido con altro che abbia sede fuori dalla Valle d'Aosta non esclude necessariamente la continuità operativa nell'area regionale, rendendo ingiustificati sia la restituzione del contributo sia il parallelo divieto della sua utilizzabilità per la concessione di nuove garanzie.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
18/01/2010
n. 2
art. 3
co. 10
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
11/12/2015
n. 19
art. 25
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte