Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere - Incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale fissato dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione del pubblico ministero, per effetto di pronuncia di illegittimità costituzionale nel caso della mancata incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che ha fissato la data dell'udienza dibattimentale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale in parte qua. (Classif. 199028).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-quater, comma 3, dello stesso codice. Dall’ampliamento dei casi di incompatibilità, per effetto dell’illegittimità costituzionale dichiarata in via principale, discende la necessità che il principio del giusto processo davanti ad un giudice terzo e imparziale sia assicurato anche con riferimento al giudizio di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, nel caso in cui a seguito di appello del pubblico ministero la corte d’appello non confermi la sentenza ma fissi la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza.