Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti non titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto dedotto nel giudizio a quo - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento delle associazioni Unione Giuristi Cattolici Italiani - Unione locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici italiani di Pavia "Beato Contardo Ferrini", nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui stabilisce che l'amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato. I suddetti intervenienti non rivestono la posizione di terzi legittimati a partecipare al giudizio incidentale - non essendo quest'ultimo destinato a produrre, nei loro confronti, effetti immediati e neppure indiretti - bensì vantano soltanto un generico interesse connesso al perseguimento dei loro scopi statutari.
Al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono partecipare, secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le parti del giudizio a quo, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della Giunta regionale. Il richiamato art. 4 delle Norme integrative prevede, altresì, la possibilità di derogare a tale regola, ferma restando la competenza di questa Corte a giudicare sull'ammissibilità degli interventi di altri soggetti: secondo la costante giurisprudenza, tali interventi sono ammissibili, senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità, soltanto quando i terzi siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2019, n. 13 del 2019, n. 213 del 2018, n. 217 del 2018 e n. 180 del 2018).