Sentenza 144/2019 (ECLI:IT:COST:2019:144)
Massima numero 42403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
20/03/2019; Decisione del
20/03/2019
Deposito del 13/06/2019; Pubblicazione in G. U. 19/06/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Pluralità di parametri evocati - Motivazione adeguatamente riferita al combinato disposto di più norme costituzionali - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Pluralità di parametri evocati - Motivazione adeguatamente riferita al combinato disposto di più norme costituzionali - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per asserito difetto di specifiche censure con riguardo a ciascun parametro costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui stabilisce che l'amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato. Il rimettente, evocando a parametro congiuntamente gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., ha in tutta evidenza ritenuto che l'addizione richiesta a questa Corte sarebbe imposta dal combinato disposto di tali norme costituzionali. (Precedenti citati: sentenza n. 438 del 2008; ordinanza n. 207 del 2018).
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per asserito difetto di specifiche censure con riguardo a ciascun parametro costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui stabilisce che l'amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato. Il rimettente, evocando a parametro congiuntamente gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., ha in tutta evidenza ritenuto che l'addizione richiesta a questa Corte sarebbe imposta dal combinato disposto di tali norme costituzionali. (Precedenti citati: sentenza n. 438 del 2008; ordinanza n. 207 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge
22/12/2017
n. 219
art. 3
co. 4
legge
22/12/2017
n. 219
art. 3
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte