Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità esclusa con adeguata motivazione dal rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per mancato tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui stabilisce che l'amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato. Il rimettente si è diffuso ampiamente sull'interpretazione delle disposizioni censurate, soffermandosi in particolare sul significato da attribuire alla locuzione «rifiuto delle cure», la quale ricomprenderebbe, alla luce della ratio legis e del diritto costituzionale all'autodeterminazione, anche il rifiuto delle cure necessarie al mantenimento in vita; il giudice a quo ha inoltre espressamente escluso di poter interpretare detta locuzione come non comprensiva del rifiuto di tali cure.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, se l'esito dell'attività esegetica del giudice rimettente sia condivisibile, o non, è profilo che attiene al merito, e non più all'ammissibilità, delle questioni di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2019, n. 12 del 2019, n. 132 del 2018, n. 15 del 2018, n. 69 del 2017, n. 53 del 2017, n. 42 del 2017 e n. 221 del 2015).