Sentenza 146/2019 (ECLI:IT:COST:2019:146)
Massima numero 42407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  08/05/2019;  Decisione del  08/05/2019
Deposito del 19/06/2019; Pubblicazione in G. U. 26/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  42406  42408


Titolo
Giudice rimettente - Corte dei conti, sezione regionale di controllo, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali - Questioni di costituzionalità sollevate in riferimento a parametri attributivi di competenza legislativa esclusiva dello Stato - Stretta connessione funzionale con quelli a tutela della contabilità pubblica - Rilevanza delle questioni - Legittimazione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Campania n. 20 del 2002 e dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 25 del 2003, va riconosciuta la legittimazione della Corte dei conti, sez. reg. di controllo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, a sollevare questioni di legittimità costituzionale in riferimento a un parametro attributivo di competenza quale l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Le norme regionali censurate istituiscono fondi che il rimettente ritiene in contrasto con la competenza statale esclusiva nella materia ordinamento civile, con l'effetto di espandere la spesa per il personale, in violazione dei "beni-valori" della contabilità pubblica, alla cui tutela è preordinata la Corte dei conti, cui spetta accertare tutte le "irregolarità" poste in essere dagli enti territoriali suscettibili di pregiudicarli. La violazione della suddetta competenza esclusiva ridonderebbe dunque in una lesione dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria, ai sensi degli artt. 97, primo comma, e 81 Cost. Inoltre, nessun dubbio sorge in ordine alla rilevanza, poiché se il rimettente avesse parificato i capitoli di spesa in applicazione delle norme censurate, avrebbe validato un risultato di amministrazione non corretto, relativo a una spesa ritenuta illegittima. (Precedenti citati: sentenze n. 18 del 2019 e n. 196 del 2018).

Il giudizio di parificazione è contraddistinto da tratti sempre più riconducibili a una nozione di giurisdizione rilevante ai fini della proposizione di questioni di legittimità costituzionale. Pertanto, le sez. reg. di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare questioni di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e da tutti gli altri precetti costituzionali - compresi quelli attributivi di competenza - che custodiscono la sana gestione finanziaria. (Precedenti citati: sentenze n. 138 del 2019, n. 196 del 2018, n. 89 del 2017, n. 181 del 2015, n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  03/09/2002  n. 20  art. 2  co. 

legge della Regione Campania  12/12/2003  n. 25  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte