Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Istituzione di fondi aggiuntivi per finanziare il trattamento economico accessorio del personale comandato o distaccato presso le strutture del Consiglio regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché dei principi di equilibrio dei bilanci e di sostenibilità del debito pubblico - Illegittimità costituzionale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 2 della legge reg. Campania n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge reg. Campania n. 10 del 2001, e l'art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg. Campania n. 10 del 2001. Le norme censurate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania - istituendo nuovi fondi per destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso - oltre a non essere coerenti con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, contrastano con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale in materia di ordinamento civile, cui deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici - anche regionali - retta dalle disposizioni del cod. civ. e dalla contrattazione collettiva nazionale, cui la legge dello Stato rinvia, incidendo così negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico. Tali norme regionali infatti aggravano la spesa per il personale regionale che, per la sua importanza strategica, costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente. Di conseguenza, divengono non più applicabili, e sono dunque destinati a seguire la stessa sorte delle disposizioni da cui dipendono, anche i commi 3 e 5 del medesimo art. 58 della legge reg. Campania n. 10 del 2001, che disciplinano le modalità di erogazione e ripartizione dei fondi istituiti con le norme dichiarate costituzionalmente illegittime. (Precedenti citati: sentenze n. 123 del 2019, n. 196 del 2018, n. 175 del 2017, n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014 e n. 17 del 2014 e n. 108 del 2011).
Lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. I due livelli della contrattazione sono gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e diretti all'ARAN per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione. (Precedente citato: sentenza n. 196 del 2018).