Ricorso in via principale - Ricorso dello Stato - Mancata indicazione delle competenze legislative assegnate all'ente ad autonomia differenziata dallo statuto speciale, in materia attribuita alla competenza esclusiva statale - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancata indicazione delle competenze legislative assegnate all'ente ad autonomia differenziata dallo statuto speciale, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12, 13 e 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale. Il procedimento di VIA e le funzioni amministrative ad esso connesse non sono riconducibili sic et simpliciter ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad autonomia differenziata, risultando piuttosto strumentali all'inveramento dell'ambiente, valore di rango costituzionale tutelato anche dalla normativa europea. (Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2019, n. 201 del 2018, n. 198 del 2018 e n. 252 del 2016).
Per costante giurisprudenza costituzionale, laddove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti all'oggetto del giudizio. Ciò nonostante, siffatto requisito va inteso nel senso che, dal contesto del ricorso, deve emergere l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, ritenendo sufficiente, ma necessaria, un'indicazione, sia pure sintetica al riguardo, in ordine all'estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo stesso. (Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2018, n. 142 del 2015, n. 288 del 2013, n. 103 del 2007 e n. 52 del 2007).