Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Rivalutazione, con efficacia retroattiva, delle indennità e dei rimborsi spese dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 036010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, l’art. 35, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che disciplina le indennità e i rimborsi spese dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri. La disposizione regionale impugnata dal Governo, che prevede, con efficacia retroattiva (a decorrere dal 2014), la rivalutazione delle indennità e dei rimborsi spese indicati, contrasta con le disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa pubblica, in particolare con l’art. 2 del d.l. n. 174 del 2012, come conv., – che prevede un tetto massimo, affidando alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’individuazione della regione più virtuosa quale termine di relazione per fissare la misura massima dell’indennità e del numero dei consiglieri – espressione di una scelta di fondo diretta a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari delle cariche elettive e a ridurre gli oneri della finanza pubblica. (Precedenti: S. 107/2016 - mass. 38863; S. 23/2014 - mass. 37636; S. 236/2013 - mass. 37370; S. 182/2011 - mass. 35680).