Sentenza 147/2019 (ECLI:IT:COST:2019:147)
Massima numero 42512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/05/2019;  Decisione del  08/05/2019
Deposito del 19/06/2019; Pubblicazione in G. U. 26/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  42504  42505  42506  42507  42511


Titolo
Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale - Elenco dei progetti da assoggettare a procedura di VIA regionale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018 e dell'Allegato A alla medesima legge regionale, e degli allegati ivi contenuti, limitatamente ai numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) 10), 11), 17), 18), 19), 20) dell'Allegato A, e ai numeri 2.a), 2.e) 2.g), 2.h), 7.e), 7.g), 7.j), 7.m), 7.r) dell'Allegato B. La norma regionale impugnata dal Governo interferisce con i procedimenti che il cod. ambiente riserva allo Stato, indicando tipologie di progetti non perfettamente corrispondenti alle fattispecie in esso contenute, o prevedendo soglie dimensionali inferiori a quanto previsto dalla disciplina statale senza contestualmente stabilire "limiti" massimi idonei ad evitare sovrapposizioni (Allegato A, numeri 2, 3, 9, 17, 18, 19 e 20; Allegato B, numeri 2a, 2e, 2g, 2h, 7e, 7g, 7j, 7m e 7r). A conclusioni analoghe deve giungersi per i procedimenti che la legge regionale impugnata sottopone a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale o a verifica regionale di assoggettabilità a VIA non indicati dagli Allegati alla Parte II del cod. ambiente (Allegato A, numeri 4, 5, 7, 8, 10 e 11). Né può sostenersi che la scelta di sottoporre alle procedure di VIA progetti non menzionati dalla normativa statale innalzi di per sé i livelli di tutela ambientale. La disciplina statale infatti ha sicuramente una portata trasversale e finalistica, in grado di condizionare talune competenze regionali, e in questi casi può anche lasciare spazio a scelte regionali che siano volte a tutelare in melius i valori ambientali; tuttavia evoca anche un oggetto, l'ambiente, che rimanda a un bene della vita materiale e complesso che richiede una salvaguardia del tutto e delle singole componenti considerate come parti del tutto, cosicché l'innalzamento dello standard ambientale presuppone pur sempre l'esercizio di una competenza regionale, nella specie insussistente. (Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018).

L'esercizio di una competenza legislativa regionale può incrociare la disciplina statale volta alla tutela di uno o più valori ambientali (o viceversa); solo in tali casi si può operare un attento bilanciamento fra la normativa regionale, che introduca livelli più elevati di tutela ambientale, e quella statale posta direttamente a tutela degli stessi. Tale bilanciamento è comunque da escludere allorché le norme statali riguardano non la disciplina di specifici settori ambientali ma le stesse procedure volte all'emersione e alla individuazione di tali valori, come, ad esempio, nel caso delle regole istituzionali per la valutazione di impatto ambientale (VIA); in questi casi la competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. si riferisce ad una materia in sé conclusa che non attraversa altre competenze.

La valutazione intorno alla previsione di standard ambientali più elevati non può essere realizzata nei termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria, ma deve essere valutata alla luce della ratio sottesa all'intervento normativo e dell'assetto di interessi che lo Stato ha ritenuto di delineare nell'esercizio della sua competenza esclusiva. In questo senso, se, in astratto, non può ritenersi precluso alle Regioni di innalzare il livello di tutela ambientale nell'esercizio di competenze proprie, la scelta regionale deve essere sottoposta ad una verifica ad opera di questa Corte. L'aggravamento delle procedure di VIA non può produrre di per sé il miglioramento di standard ambientali. (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2008, n. 378 del 2007 e n. 367 del 2007).

La valutazione di impatto ambientale (VIA), in quanto istituto teso a disciplinare i procedimenti che verificano l'impatto ambientale, rientra a pieno titolo nella competenza esclusiva indicata dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., escludendo di regola competenze regionali. L'ambiente viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata pur sempre nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 66 del 2018, n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007).

La competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. non esclude interventi regionali, anche legislativi, purché compatibili con l'assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  20/03/2018  n. 3  art. 16  co. 

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  20/03/2018  n. 3  art.   co. 

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  26/05/2009  n. 12  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte