Sentenza 148/2019 (ECLI:IT:COST:2019:148)
Massima numero 42410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  22/05/2019;  Decisione del  22/05/2019
Deposito del 19/06/2019; Pubblicazione in G. U. 26/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  42409  42411


Titolo
Acque pubbliche - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali - Divieto generale di costruzione di opere all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 18, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2015, nella parte in cui non consente la costruzione, all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, di manufatti per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici. La disposizione censurata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche - modificata dalla legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, senza che lo ius superveniens modifichi i termini delle questioni di costituzionalità sollevate - va iscritta alla materia della utilizzazione delle acque pubbliche, che lo statuto di autonomia riserva alla competenza concorrente del legislatore regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; al contempo, essa incrocia altra materia, come quella dell'ambiente o, nel caso in esame, quella della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di competenza concorrente anche per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dal momento che lo statuto speciale di autonomia non prevede alcuna competenza legislativa al riguardo (eccetto una riserva quanto al gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella Regione), operando in tal modo la clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Il legislatore regionale, senza poter prescrivere limiti generali, è quindi tenuto al rispetto delle norme fondamentali della materia, quali poste dalla normativa statale, che, in riferimento alla disciplina delle fonti rinnovabili, essenzialmente di matrice europea, tende a favorire la produzione di energia "pulita", sì da meglio salvaguardare l'ambiente, disciplinando il procedimento autorizzatorio e la localizzazione dei siti per la realizzazione degli impianti (art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003). Nella fattispecie la disposizione censurata contiene il divieto assoluto di realizzazione, negli argini fluviali, di qualsivoglia manufatto per la produzione di energia idroelettrica, senza neppure prevedere, come eccezione, la possibilità di realizzare opere compatibili con l'esigenza, in particolare, di prevenire rischi idrogeologici, in violazione così dei richiamati principi fondamentali della materia. (Precedenti citati: sentenze n. 69 del 2018, n. 199 del 2014, n. 13 del 2014, n. 298 del 2013, n. 224 del 2012, n. 85 del 2012, n. 308 del 2011, n. 275 del 2011, n. 119 del 2010, n. 364 del 2006 e n. 383 del 2005).

Il legislatore statale, attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto princìpi che non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. (Precedente citato: sentenza n. 99 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  29/04/2015  n. 11  art. 18  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte