Sentenza 149/2019 (ECLI:IT:COST:2019:149)
Massima numero 42412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  08/05/2019;  Decisione del  08/05/2019
Deposito del 19/06/2019; Pubblicazione in G. U. 26/06/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Cittadinanza - Riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e in precedenza emigrate all'estero, nonché ai loro discendenti - Rilascio del permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza - Utilizzo del permesso ai fini dello svolgimento di attività lavorativa - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto agli stranieri richiedenti la cittadinanza già in possesso di altro permesso di soggiorno - Omessa interpretazione conforme a Costituzione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per omessa interpretazione conforme a Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 della legge n. 379 del 2000 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, censurati nella parte in cui non prevedono che il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza - rilasciato ai discendenti di persone nate e residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e prima di tale data emigrate all'estero - consenta lo svolgimento di attività di lavoro. La fattispecie relativa ai soggetti in questione - non inquadrabile entro le coordinate normative tratteggiate nell'art. 11, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 394 del 1999, secondo cui il permesso di soggiorno per l'acquisto della cittadinanza (o per il riconoscimento dello stato di apolide) può essere rilasciato a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, poiché, nel caso in esame, al soggetto è stato concesso direttamente il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza - è ispirata da un chiaro favor per la concessione della cittadinanza italiana. Pertanto, nell'assenza di una espressa disciplina che regolamenti la situazione di quanti, destinatari della legge n. 379 del 2000, aspettano in Italia la conclusione del procedimento volto alla verifica dei prescritti requisiti, il rimettente - tenuto anche conto che non è sconosciuta all'ordinamento l'ipotesi di permessi di soggiorno che, non convertibili in permessi abilitanti al lavoro, consentono comunque lo svolgimento di attività lavorativa per tutta la durata del permesso stesso (ad esempio, gli artt. 20-bis, 29, comma 6, e 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, gli ultimi due in combinato disposto, e l'art. 32, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008) - avrebbe dovuto verificare la praticabilità di un'interpretazione che non trasformi l'imprevisto ritardo della procedura di verifica in una lesione di diritti costituzionali essenziali, quale il diritto al lavoro; lesione che assume connotati peculiari considerando, altresì, che essa avviene ai danni di un soggetto cui la legge riconosce la cittadinanza, in caso di esito positivo della verifica, a decorrere dal giorno successivo in cui è stata resa la dichiarazione richiesta.

In linea generale, in mancanza di una apposita disposizione che ciò preveda, il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non può essere convertito in altro permesso che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, versandosi in un ambito - quello della regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale - in cui la discrezionalità del legislatore è particolarmente ampia. (Precedenti citati: sentenze n. 277 del 2014 e n. 172 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge  14/12/2000  n. 379  art. 1  co. 

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte