Sentenza 150/2019 (ECLI:IT:COST:2019:150)
Massima numero 41415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
21/05/2019; Decisione del
21/05/2019
Deposito del 19/06/2019; Pubblicazione in G. U. 26/06/2019
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - Procedimento disciplinare a seguito di definitiva condanna penale per i medesimi fatti oggetto di incolpazione - Termini per la promozione e la conclusione del procedimento - Applicazione dei termini stabiliti dall'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 - Omessa previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti della amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Incompleta ricostruzione e ponderazione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità delle questioni.
Impiego pubblico - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - Procedimento disciplinare a seguito di definitiva condanna penale per i medesimi fatti oggetto di incolpazione - Termini per la promozione e la conclusione del procedimento - Applicazione dei termini stabiliti dall'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 - Omessa previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti della amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Incompleta ricostruzione e ponderazione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione e ponderazione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Liguria, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, Cost. - dell'art. 17 del d.lgs. n. 271 del 1989, nella parte in cui non prevede che, nel procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria instaurato a seguito di definitiva condanna penale per i medesimi fatti oggetto di incolpazione, si applichino i termini per la promozione e la conclusione del procedimento stabiliti dall'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 (rispettivamente pari a centottanta e novanta giorni). Il giudice a quo non considera che il quadro normativo di riferimento è stato profondamente innovato dalla legge n. 97 del 2001, il cui art. 5, comma 4, nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza civile e amministrativa, ha in sostanza riformulato la disciplina dell'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 - inclusa quella dei termini di inizio (o di prosecuzione) e di conclusione del procedimento disciplinare - prevedendone l'applicabilità a tutto il settore del pubblico impiego, ivi compresi gli appartenenti alle Forze armate e alla Polizia di Stato, relativamente ai procedimenti disciplinari destinati a sfociare in qualsiasi tipologia di sanzione. La circostanza che il rimettente non abbia ricostruito in modo completo il quadro normativo, né abbia esaminato i profili di applicabilità della disciplina intervenuta, anche solo per negarne rilievo o consistenza, compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate, precludendone lo scrutinio. (Precedenti citati: sentenze n. 27 del 2015, n. 165 del 2014 e n. 276 del 2013; ordinanze n. 244 del 2017 e n. 194 del 2014).
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione e ponderazione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Liguria, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, Cost. - dell'art. 17 del d.lgs. n. 271 del 1989, nella parte in cui non prevede che, nel procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria instaurato a seguito di definitiva condanna penale per i medesimi fatti oggetto di incolpazione, si applichino i termini per la promozione e la conclusione del procedimento stabiliti dall'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 (rispettivamente pari a centottanta e novanta giorni). Il giudice a quo non considera che il quadro normativo di riferimento è stato profondamente innovato dalla legge n. 97 del 2001, il cui art. 5, comma 4, nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza civile e amministrativa, ha in sostanza riformulato la disciplina dell'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 - inclusa quella dei termini di inizio (o di prosecuzione) e di conclusione del procedimento disciplinare - prevedendone l'applicabilità a tutto il settore del pubblico impiego, ivi compresi gli appartenenti alle Forze armate e alla Polizia di Stato, relativamente ai procedimenti disciplinari destinati a sfociare in qualsiasi tipologia di sanzione. La circostanza che il rimettente non abbia ricostruito in modo completo il quadro normativo, né abbia esaminato i profili di applicabilità della disciplina intervenuta, anche solo per negarne rilievo o consistenza, compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate, precludendone lo scrutinio. (Precedenti citati: sentenze n. 27 del 2015, n. 165 del 2014 e n. 276 del 2013; ordinanze n. 244 del 2017 e n. 194 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
n.
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte