Ordinanza 151/2019 (ECLI:IT:COST:2019:151)
Massima numero 42643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  23/05/2019;  Decisione del  23/05/2019
Deposito del 19/06/2019; Pubblicazione in G. U. 26/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  42644


Titolo
Notificazioni e comunicazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale - Notifica dell'ordinanza di rimessione al Presidente della Giunta regionale e comunicazione al Presidente dell'Assemblea regionale a mezzo posta elettronica certificata (PEC) - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per violazione dell'art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 e degli artt. 1 e 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016. Pur in assenza di specifica e testuale disposizione, le ordinanze di rimessione sono state comunque notificate al Presidente della Giunta regionale, oltre che comunicate al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  11/08/2016  n. 17  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23    co. 4  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 1  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 2