Bilancio e contabilità pubblica - Concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali - Scelte adottate mediante modello consensualistico - Possibilità, per lo Stato, di discostarsene - Condizioni - Necessità di prevenire disavanzi di bilancio, preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e garantire l'unità economica della Repubblica. (Classif. 036003).
Il legislatore statale può discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria, e pertanto i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale, poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l’unità economica della Repubblica, dato che la finanza delle Regioni a statuto speciale è parte della finanza pubblica. (Precedenti: S. 231/2017 - mass. 41851; S. 23/2014 - mass. 37635; S. 54/2014 - mass. 37786; S. 229/2011 - mass. 35775; S. 169/2007 - mass. 31307; S. 82/2007 - mass. 31102; S. 417/2005 - mass. 29945; S. 353/2004 - mass. 28862; S. 36/2004 - mass. 28277).