Ordinanza 151/2019 (ECLI:IT:COST:2019:151)
Massima numero 42644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  23/05/2019;  Decisione del  23/05/2019
Deposito del 19/06/2019; Pubblicazione in G. U. 26/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  42643


Titolo
Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Consigli circoscrizionali - Estensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di composizione ed elezione dei consigli comunali - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di soggezione del giudice solo alla legge - Mancato esperimento dell'interpretazione costituzionalmente orientata - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per mancato esperimento dell'interpretazione costituzionalmente orientata, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016, che modifica l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, in materia di composizione ed elezione dei consigli comunali, stabilendo che tali modifiche si applicano anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali. La scarsa comprensibilità della disposizione censurata non è conseguenza della sua irragionevolezza e non intellegibilità, ma è il frutto del mancato ricorso a un'interpretazione in chiave sistematica della stessa, poiché il contrasto lessicale tra il comma censurato e l'art. 4-ter, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 - in ragione del rinvio da parte di quest'ultimo ai soli commi 1, 2, 4, 5 e 7 del precedente art. 4, rinvio rimasto immutato in seguito all'inserimento nell'art. 4 del comma 3-ter - risulta soltanto apparente, tenuto conto che sussiste un nesso di presupposizione logica tra il comma 3-ter e il comma 7 dell'art. 4, anche perché, altrimenti argomentando, non vi sarebbe alcuna regola chiara su come individuare il seggio da attribuire al candidato Presidente non eletto maggiormente votato. Inoltre, la scarsa chiarezza delle disposizioni normative non pone certo in discussione il principio costituzionale della soggezione del giudice solo alla legge, che costituisce, anzi, l'usbergo messo a sua disposizione per risolvere senza interferenze le questioni innanzi a lui sottoposte. (Precedenti citati: ordinanze n. 161 del 2015, n. 212 del 2011 e n. 355 del 2004).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  11/08/2016  n. 17  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte