Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Opere e lavori pubblici di competenza regionale - Possibilità di progettazione, approvazione e realizzazione anche mediante delega amministrativa a consorzi di bonifica, agenzie regionali ed enti locali, individuati dalla Giunta regionale - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge reg. Umbria n. 6 del 2018 (che ha inserito l'art. 31-bis nella legge reg. Umbria n. 3 del 2010), promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e in relazione agli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva integrazione modificativa della norma impugnata).
In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 61 del 2019, n. 4 del 2019, n. 244 del 2018 e n. 205 del 2018).