Sentenza 153/2019 (ECLI:IT:COST:2019:153)
Massima numero 42414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  07/05/2019;  Decisione del  07/05/2019
Deposito del 21/06/2019; Pubblicazione in G. U. 26/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  42413  42415  42416


Titolo
Ricorso in via principale - Argomentazione non implausibile del ricorrente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale del comma 1 dell'art. 7 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erroneità del parametro evocato. Il ricorrente muove da una prospettiva di radicale esclusione di qualsivoglia competenza regionale statutaria e omette, di conseguenza, di illustrare le ragioni dell'applicabilità alla Regione delle norme del Titolo V della Parte seconda della Costituzione anziché di quelle dello statuto speciale; né tale argomentazione si tramuta in un'anticipazione della valutazione del merito delle questioni, restando necessariamente limitata a una sommaria delibazione dell'ambito materiale di pertinenza. Sulla base dei criteri di valutazione anzidetti, l'argomentazione non è implausibile e assolve all'onere di motivazione gravante sul ricorrente. (Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2019, n. 65 del 2019 e n. 252 del 2016).

L'onere di motivazione nel giudizio in via principale va assolto in modo adeguato, escludendo l'ammissibilità del ricorso quando il ricorrente non argomenti né chiarisca a quale dei parametri indicati intende fare riferimento, e perché essi - o uno di essi - assumano rilievo, mentre è ritenuto ammissibile quel ricorso che non sia sfornito degli elementi argomentativi minimi richiesti, che vanno valutati anche in considerazione della radicalità della prospettazione operata dal Governo. L'adeguatezza della argomentazione sull'inesistenza di competenze statutarie regionali può essere "dedotta" a sua volta dal riferimento a uno o più elementi indiziari, quali l'indicazione nel ricorso dei parametri statutari potenzialmente e astrattamente "incisi" o comunque genericamente pertinenti, o l'indicazione della giurisprudenza costituzionale che riconduce alla competenza legislativa statale le norme nella materia di cui si discute, o l'evidente inutilità di uno scrutinio alla luce delle disposizioni statutarie, in ragione del contenuto della norma impugnata e della natura del parametro evocato. (Precedenti citati: sentenza n. 81 del 2019, n. 201 del 2018, n. 178 del 2018, n. 168 del 2018, n. 103 del 2017, n. 151 del 2016, n. 58 del 2016 e n. 142 del 2015; ordinanza n. 247 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  27/03/2018  n. 12  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte