Acque pubbliche - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Piano regionale di tutela delle acque - Nuove concessioni di derivazione d'acqua - Limitazioni - Esclusione per le istanze presentate prima dell'approvazione del Piano - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 95 e 96 cod. ambiente, l'art. 7, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, che consente una deroga a talune limitazioni contenute nel piano regionale di tutela delle acque alle nuove concessioni di derivazione d'acqua, prevedendo che le dette limitazioni non si applichino alle istanze di concessione presentate prima della data di approvazione del piano stesso. La contestualità tra l'iter di approvazione della legge regionale impugnata e di quello del piano, svolti e conclusi nello stesso lasso di tempo, induce a ritenere che la prima sia stata adottata per venire incontro a specifiche esigenze emerse nell'approvazione del secondo. Da ciò si deduce come la Regione ha violato il riparto di competenze in materia di tutela delle acque, in base al quale le Regioni, che possono adottare le prescrizioni del piano di tutela delle acque ritenute opportune alla luce degli obiettivi indicati dalle autorità di bacino e sempre nel rispetto del quadro normativo statale, non possono escludere o circoscrivere l'ambito di operatività del piano stesso, giacché ciò comporterebbe l'elusione - totale o parziale - del vincolo della legge statale, espressione della competenza esclusiva in materia di tutela delle acque, funzionale alla garanzia delle esigenze unitarie cui è preordinata la individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici. (Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2017, n. 86 del 2014 e n. 1 del 2010).
Il piano di tutela delle acque costituisce uno strumento fondamentale di programmazione, attuazione e controllo per l'individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici, la cui disciplina rientra nella competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenza n. 44 del 2011, n. 254 del 2009, n. 251 del 2009, n. 246 del 2009 e n. 232 del 2009).