Sentenza 153/2019 (ECLI:IT:COST:2019:153)
Massima numero 42416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
07/05/2019; Decisione del
07/05/2019
Deposito del 21/06/2019; Pubblicazione in G. U. 26/06/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Gestori di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti - Possibilità di stipulare con i Comuni, sul cui territorio sono situati gli impianti, convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo - Estensione a tutti i tipi di impianto - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente e dei principi fondamentali del sistema tributario - Tardività dell'impugnazione - Inammissibilità delle questioni.
Ambiente - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Gestori di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti - Possibilità di stipulare con i Comuni, sul cui territorio sono situati gli impianti, convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo - Estensione a tutti i tipi di impianto - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente e dei principi fondamentali del sistema tributario - Tardività dell'impugnazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per tardività dell'impugnazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 119 Cost., dell'art. 7, comma 11, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, con il quale è stato introdotto il comma 3-ter dell'art. 27 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, per cui i gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui ai precedenti commi 3 e 3-bis - che, benché abrogati a decorrere dal 1° maggio 2019, non escludono nel periodo di vigenza l'applicazione della norma impugnata - possono stipulare con i Comuni, sul cui territorio essi sono situati, convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo. Dalla ricostruzione delle censure e del quadro normativo si deduce che il ricorrente contesta una scelta legislativa (quella di prevedere un indennizzo, ora esteso anche ai gestori di impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti situati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, APEA, ai gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della registrazione ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 e ai gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001) in realtà già operata con una norma - l'art. 27 citato - presente nell'ordinamento regionale fin dal 2017 e non tempestivamente impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 215 del 2018, n. 241 del 2012, n. 325 del 2010 e n. 372 del 2003).
Sono dichiarate inammissibili, per tardività dell'impugnazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 119 Cost., dell'art. 7, comma 11, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, con il quale è stato introdotto il comma 3-ter dell'art. 27 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, per cui i gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui ai precedenti commi 3 e 3-bis - che, benché abrogati a decorrere dal 1° maggio 2019, non escludono nel periodo di vigenza l'applicazione della norma impugnata - possono stipulare con i Comuni, sul cui territorio essi sono situati, convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo. Dalla ricostruzione delle censure e del quadro normativo si deduce che il ricorrente contesta una scelta legislativa (quella di prevedere un indennizzo, ora esteso anche ai gestori di impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti situati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, APEA, ai gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della registrazione ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 e ai gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001) in realtà già operata con una norma - l'art. 27 citato - presente nell'ordinamento regionale fin dal 2017 e non tempestivamente impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 215 del 2018, n. 241 del 2012, n. 325 del 2010 e n. 372 del 2003).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
27/03/2018
n. 12
art. 7
co. 11
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
20/10/2017
n. 34
art. 27
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte