Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Sardegna - Trattamento economico del personale - Attribuzione di un'indennità aggiuntiva, equiparata al trattamento spettante ai dirigenti, al personale non dirigente preposto al coordinamento delle unità di progetto - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018, il quale, nel sostituire l'art. 26, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 31 del 1998, dispone l'attribuzione di un'indennità aggiuntiva, equiparata al trattamento spettante ai dirigenti, al personale non dirigente preposto al coordinamento delle unità di progetto di cui all'art. 26, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 31 del 1998, costituite dall'amministrazione regionale per il conseguimento di obiettivi specifici. Il rapporto di impiego del personale delle Regioni è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. In relazione al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, ciò comporta che la disciplina del trattamento economico e, più in generale, quella del rapporto di impiego pubblico, rientri nella materia "ordinamento civile", riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ciò vale anche per la Regione autonoma Sardegna, la cui potestà legislativa primaria in tema di "stato giuridico ed economico del personale", per espressa previsione statutaria, deve essere esercitata nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. I principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. (Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2019, n. 175 del 2017, n. 160 del 2017, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 189 del 2007 e n. 314 del 2003).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva. (Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2019 e n. 10 del 2019).