Sentenza 154/2019 (ECLI:IT:COST:2019:154)
Massima numero 42418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
21/05/2019; Decisione del
21/05/2019
Deposito del 21/06/2019; Pubblicazione in G. U. 26/06/2019
Massime associate alla pronuncia:
42417
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Sardegna - Reclutamento del personale - Attribuzione all'assessore competente in materia di personale della funzione di determinare il contingente dei posti da mettere a concorso - Ricorso del Governo - Denunciata eccedenza dalle competenze legislative regionali attribuite dallo statuto di autonomia e violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e funzione gestionale - Omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Sardegna - Reclutamento del personale - Attribuzione all'assessore competente in materia di personale della funzione di determinare il contingente dei posti da mettere a concorso - Ricorso del Governo - Denunciata eccedenza dalle competenze legislative regionali attribuite dallo statuto di autonomia e violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e funzione gestionale - Omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 5 dello statuto speciale per la Sardegna e all'art. 97 Cost. - dell'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018, il quale, nel sostituire l'art. 54, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 31 del 1998, prevede che l'assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'amministrazione e dagli enti del sistema Regione ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione. Il ricorrente, individuata la norma oggetto ed evocati i pertinenti parametri statutari, in ordine alla specificazione delle ragioni del contrasto si limita a prospettare la violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa, espresso dall'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, che costituisce norma di grande riforma economico-sociale e come tale prevalente anche sulle competenze statutarie in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione", di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), dello statuto speciale. Questa affermazione, tuttavia, esaurisce il contenuto del ricorso, non essendo ulteriormente illustrate le ragioni per le quali contrasterebbe con tale principio l'attribuzione all'organo di direzione politica del compito di individuare il fabbisogno di assunzione di personale. (Precedente citato: sentenza n. 133 del 2017).
È dichiarata inammissibile, per omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 5 dello statuto speciale per la Sardegna e all'art. 97 Cost. - dell'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018, il quale, nel sostituire l'art. 54, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 31 del 1998, prevede che l'assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'amministrazione e dagli enti del sistema Regione ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione. Il ricorrente, individuata la norma oggetto ed evocati i pertinenti parametri statutari, in ordine alla specificazione delle ragioni del contrasto si limita a prospettare la violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa, espresso dall'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, che costituisce norma di grande riforma economico-sociale e come tale prevalente anche sulle competenze statutarie in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione", di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), dello statuto speciale. Questa affermazione, tuttavia, esaurisce il contenuto del ricorso, non essendo ulteriormente illustrate le ragioni per le quali contrasterebbe con tale principio l'attribuzione all'organo di direzione politica del compito di individuare il fabbisogno di assunzione di personale. (Precedente citato: sentenza n. 133 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/06/2018
n. 21
art. 6
co.
legge della Regione autonoma Sardegna
13/11/1998
n. 31
art. 54
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 5
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 4