Sentenza 155/2019 (ECLI:IT:COST:2019:155)
Massima numero 41416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  08/05/2019;  Decisione del  08/05/2019
Deposito del 21/06/2019; Pubblicazione in G. U. 26/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  41417  41418  41419  41420  41421  41422


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Sufficiente illustrazione della vicenda processuale del giudizio a quo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per insufficiente ed erronea motivazione in ordine alla rilevanza - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017. Il rimettente ha dato conto della rilevanza delle questioni, avendo prospettato una alternativa (emissione del decreto penale di condanna o rigetto della relativa richiesta) che sottende la ritenuta impossibilità di addivenire al proscioglimento dell'imputato o alla restituzione degli atti al pubblico ministero per difetto dei presupposti di ammissibilità del rito, nonché una valutazione almeno implicita di congruità della pena detentiva richiesta dal pubblico ministero. Il rimettente ha inoltre sufficientemente illustrato la vicenda processuale del giudizio a quo, consentendo la verifica della ragionevolezza del più mite trattamento sanzionatorio risultante dall'applicazione della disposizione censurata, rispetto a quello derivante in base all'ordinario parametro di ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 459  co. 1

legge  23/06/2017  n. 103  art. 1  co. 53

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte