Sentenza 155/2019 (ECLI:IT:COST:2019:155)
Massima numero 41417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
08/05/2019; Decisione del
08/05/2019
Deposito del 21/06/2019; Pubblicazione in G. U. 26/06/2019
Titolo
Oggetto del giudizio - Norma penale che prevede un trattamento sanzionatorio più mite - Eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetto in malam partem discendente dall'automatica riespansione del regime generale - Ammissibilità delle questioni.
Oggetto del giudizio - Norma penale che prevede un trattamento sanzionatorio più mite - Eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetto in malam partem discendente dall'automatica riespansione del regime generale - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Non inficia l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017, la circostanza che le ordinanze di rimessione - nel censurare l'applicabilità al procedimento per decreto penale di condanna di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello conseguibile nell'ambito del rito ordinario e degli altri riti speciali - sollecitino una pronuncia ripristinatoria di un regime sanzionatorio di maggior rigore per l'imputato. Infatti, l'effetto in malam partem di un'eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni sollevate non discenderebbe dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ma conseguirebbe all'automatica riespansione del regime generale di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria, previsto dall'art. 135 cod. pen.
Non inficia l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017, la circostanza che le ordinanze di rimessione - nel censurare l'applicabilità al procedimento per decreto penale di condanna di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello conseguibile nell'ambito del rito ordinario e degli altri riti speciali - sollecitino una pronuncia ripristinatoria di un regime sanzionatorio di maggior rigore per l'imputato. Infatti, l'effetto in malam partem di un'eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni sollevate non discenderebbe dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ma conseguirebbe all'automatica riespansione del regime generale di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria, previsto dall'art. 135 cod. pen.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 459
co. 1
legge
23/06/2017
n. 103
art. 1
co. 53
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte