Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetti legittimati, oltre quelli ex lege - Terzi titolari di una posizione regolata dalla disposizione sospettata di illegittimità costituzionale - Esclusione (nel caso di specie: inammissibilità degli interventi spiegati, nel giudizio incidentale, da S. S., A. R., A. L.M. e E.O. C.). (Classif. 111002).
La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, di norma circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, si estende anche ai terzi, a condizione che siano titolari di una posizione giuridica che l’esito del giudizio incidentale sia idoneo a pregiudicare in modo immediato e irrimediabile. A corroborare un interesse così caratterizzato, non è sufficiente, tuttavia, che la posizione dei terzi sia regolata dalla stessa disposizione sospettata di illegittimità costituzionale. (Precedenti: ordinanze allegate alle sentenze n. 144/2024, n. 140/2024 e n. 22/2024).
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, nel giudizio costituzionale avente ad oggetto l’art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, l’allegata Tabella 37 e la Tabella A, allegata al d.lgs. n 443 del 1992, l’intervento spiegato da S. S., A. R., A. L.M. e E.O. C. Gli intervenienti non sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio; peraltro, la sentenza che ha respinto l’impugnazione da loro proposta è passata in giudicato sicché l’accoglimento delle questioni sollevate non potrebbe comunque produrre conseguenze immediate e dirette sul rapporto sostanziale).