Sentenza 155/2019 (ECLI:IT:COST:2019:155)
Massima numero 41418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
08/05/2019; Decisione del
08/05/2019
Deposito del 21/06/2019; Pubblicazione in G. U. 26/06/2019
Titolo
Oggetto del giudizio - Norma penale di favore - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetto in malam partem - Conseguenza della riespansione della norma generale o comune - Ammissibilità.
Oggetto del giudizio - Norma penale di favore - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetto in malam partem - Conseguenza della riespansione della norma generale o comune - Ammissibilità.
Testo
L'inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem - perché miranti a conseguire il ripristino nell'ordinamento di norme incriminatrici abrogate, la creazione di nuove norme penali o l'estensione del loro ambito applicativo a casi non previsti (o non più previsti) dal legislatore, o, ancora, l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie o della complessiva disciplina del reato - non può essere considerata come principio assoluto. In particolare, il sindacato della Corte costituzionale è stato ammesso laddove il legislatore introduca norme penali di favore, che sottraggano irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale di una più ampia classe di condotte, stabilita da una disposizione incriminatrice vigente, ovvero prevedano per detto sottoinsieme - altrettanto irragionevolmente - un trattamento sanzionatorio più favorevole. In tal caso, l'effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. (Precedenti citati: sentenze n. 37 del 2019, n. 236 del 2018, n. 143 del 2018, n. 394 del 2006, n. 161 del 2004, n. 49 del 2002, n. 330 del 1996 e n. 71 del 1983; ordinanze n. 204 del 2019, n. 66 del 2019, n. 285 del 2012, n. 5 del 2009, n. 413 del 2008, n. 65 del 2008, n. 164 del 2007, n. 175 del 2001 e n. 355 del 1997).
L'inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem - perché miranti a conseguire il ripristino nell'ordinamento di norme incriminatrici abrogate, la creazione di nuove norme penali o l'estensione del loro ambito applicativo a casi non previsti (o non più previsti) dal legislatore, o, ancora, l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie o della complessiva disciplina del reato - non può essere considerata come principio assoluto. In particolare, il sindacato della Corte costituzionale è stato ammesso laddove il legislatore introduca norme penali di favore, che sottraggano irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale di una più ampia classe di condotte, stabilita da una disposizione incriminatrice vigente, ovvero prevedano per detto sottoinsieme - altrettanto irragionevolmente - un trattamento sanzionatorio più favorevole. In tal caso, l'effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. (Precedenti citati: sentenze n. 37 del 2019, n. 236 del 2018, n. 143 del 2018, n. 394 del 2006, n. 161 del 2004, n. 49 del 2002, n. 330 del 1996 e n. 71 del 1983; ordinanze n. 204 del 2019, n. 66 del 2019, n. 285 del 2012, n. 5 del 2009, n. 413 del 2008, n. 65 del 2008, n. 164 del 2007, n. 175 del 2001 e n. 355 del 1997).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte