Sentenza 155/2019 (ECLI:IT:COST:2019:155)
Massima numero 41419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
08/05/2019; Decisione del
08/05/2019
Deposito del 21/06/2019; Pubblicazione in G. U. 26/06/2019
Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva - Criteri di ragguaglio - Denunciata disparità di trattamento tra soggetti meno abbienti e più abbienti, nonché rispetto ai soggetti nei cui confronti si procede con rito ordinario o altri riti speciali - Denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio della ragionevole durata del processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Processo penale - Procedimento per decreto - Irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva - Criteri di ragguaglio - Denunciata disparità di trattamento tra soggetti meno abbienti e più abbienti, nonché rispetto ai soggetti nei cui confronti si procede con rito ordinario o altri riti speciali - Denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio della ragionevole durata del processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Termini Imerese e dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost. - dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, nel procedimento per decreto penale di condanna, il giudice, nel determinare l'ammontare della pena pecuniaria da irrogare in sostituzione di una pena detentiva, debba tener conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, e che il valore giornaliero di ragguaglio sia non inferiore ad euro 75 e non superiore a tre volte detto ammontare per ogni giorno di pena detentiva. La finalità di incentivare il ricorso al rito speciale per decreto, essenzialmente in chiave deflattiva del contenzioso penale, consente pianamente di escludere la manifesta irragionevolezza del tasso di conversione tra pena detentiva e pena pecuniaria previsto dalla disciplina censurata, anche in rapporto alle diverse discipline dettate nell'ambito del rito ordinario o di altri riti speciali. Inoltre, le differenti condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare - in relazione alle quali l'impatto "esistenziale" di sanzioni pecuniarie di identico importo può essere in concreto assai diverso - giustificano la commisurazione di sanzioni di diversa entità, pur a fronte di illeciti di pari gravità, risultando funzionali a garantire un maggior grado di individualizzazione della pena e senza pregiudizio per la finalità rieducativa della pena. Infine, il - contenuto - dispendio di attività istruttorie supplementari da parte del pubblico ministero relativamente alle condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare risulta conforme al canone della ragionevole durata del processo, perché congruamente giustificato dall'evidente beneficio in termini di "personalizzazione" della risposta sanzionatoria, apparendo altresì funzionale a ridurre il rischio di opposizioni imperniate soltanto sull'incongruità della pena inflitta in relazione alle condizioni economiche del reo e del suo nucleo familiare. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Termini Imerese e dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost. - dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, nel procedimento per decreto penale di condanna, il giudice, nel determinare l'ammontare della pena pecuniaria da irrogare in sostituzione di una pena detentiva, debba tener conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, e che il valore giornaliero di ragguaglio sia non inferiore ad euro 75 e non superiore a tre volte detto ammontare per ogni giorno di pena detentiva. La finalità di incentivare il ricorso al rito speciale per decreto, essenzialmente in chiave deflattiva del contenzioso penale, consente pianamente di escludere la manifesta irragionevolezza del tasso di conversione tra pena detentiva e pena pecuniaria previsto dalla disciplina censurata, anche in rapporto alle diverse discipline dettate nell'ambito del rito ordinario o di altri riti speciali. Inoltre, le differenti condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare - in relazione alle quali l'impatto "esistenziale" di sanzioni pecuniarie di identico importo può essere in concreto assai diverso - giustificano la commisurazione di sanzioni di diversa entità, pur a fronte di illeciti di pari gravità, risultando funzionali a garantire un maggior grado di individualizzazione della pena e senza pregiudizio per la finalità rieducativa della pena. Infine, il - contenuto - dispendio di attività istruttorie supplementari da parte del pubblico ministero relativamente alle condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare risulta conforme al canone della ragionevole durata del processo, perché congruamente giustificato dall'evidente beneficio in termini di "personalizzazione" della risposta sanzionatoria, apparendo altresì funzionale a ridurre il rischio di opposizioni imperniate soltanto sull'incongruità della pena inflitta in relazione alle condizioni economiche del reo e del suo nucleo familiare. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 459
co. 1
legge
23/06/2017
n. 103
art. 1
co. 53
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte