Energia - Norme della Regione Liguria - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Previsione di distanze minime per l'installazione degli impianti eolici - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge reg. Liguria n. 15 del 2018 (che ha modificato l'art. 28 della legge reg. Liguria n. 16 del 2008), promossa dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e ai par. 1.2. e 17. del d.m. 10 settembre 2010. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata).
In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 61 del 2019, n. 4 del 2019, n. 244 del 2018 e n. 205 del 2018).