Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Sanità convenzionata - Riconoscimento di un'indennità aggiuntiva ai medici di continuità assistenziale (già guardia medica) - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2018. La disposizione impugnata dal Governo, che conferma l'indennità aggiuntiva per i medici di continuità assistenziale, prevista dall'Accordo integrativo regionale (AIR) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (approvato con delib. Giunta regionale n. 916 del 2006), fornisce una "interpretazione" della finalizzazione di tale compenso, per le particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie, e del contributo offerto allo svolgimento di tutte le attività. Così disponendo, la legge regionale impugnata incide su un aspetto del trattamento economico dei medici di continuità assistenziale (già guardia medica) che l'ordinamento nazionale demanda alla fonte negoziale collettiva.
Non sussistono apprezzabili differenze tra il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale, di cui il servizio di continuità assistenziale (già guardia medica) costituisce una articolazione, e il lavoro pubblico contrattualizzato. Nonostante la particolare configurazione del primo - rapporto privatistico di lavoro autonomo professionale, in termini di "parasubordinazione", con il Servizio sanitario nazionale - si configurano pertanto le stesse esigenze di disciplina uniforme, poiché la regolazione specifica è la risultante di una forte integrazione tra la normativa statale e la contrattazione collettiva nazionale, con una rigorosa delimitazione degli ambiti della contrattazione decentrata e con un limitato rinvio alla legislazione regionale per aspetti e materie ben definite. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2019, n. 196 del 2018, n. 186 del 2016 e n. 178 del 2015).