Sentenza 158/2019 (ECLI:IT:COST:2019:158)
Massima numero 42419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  08/05/2019;  Decisione del  08/05/2019
Deposito del 25/06/2019; Pubblicazione in G. U. 03/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42420  42421


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Esclusione del difetto di rilevanza e della prospettazione di mera quaestio facti - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezioni preliminari.

Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di rilevanza della questione e per prospettazione di mera quaestio facti, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011. La circostanza eccepita è di mero fatto e, come tale, non incide sul rapporto di strumentalità che intercorre tra la definizione della concreta controversia come illustrata dal rimettente e la questione di legittimità costituzionale, la quale, poi, non riguarda mere ricadute in fatto dell'interpretazione e dell'applicazione della norma censurata, ma attiene alla sua coerenza con i princìpi costituzionali invocati dal giudice a quo.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/09/2011  n. 150  art. 32  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte